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Art. 1- Ai sensi dell'art. 14 e seguenti Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è costituita la "Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA)" per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra nella protezione della salute e nella sicurezza dell'uomo, nella salvaguardia della qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e nell'utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse. Essa è una associazione culturale senza fini di lucro ed ha durata illimitata. La sede legale è in Roma, via Livenza n. 6, presso la Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (F.I.D.A.F.).

Finalità
Art.2 - Il sodalizio ha lo scopo di favorire il progresso, la valorizzazione e la diffusione della geologia ambientale e di stimolare il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte alla tutela ambientale. Pertanto opera nei settori dell'educazione e divulgazione, della formazione professionale, della ricerca applicata, nel volontariato e in altri settori correlati con le suddette finalità. Persegue tali scopi mediante tutte le iniziative che consentano:
a) la diffusione della geologia ambientale nella scuola, nell'università e nei diversi segmenti di opinione pubblica interessati alla problematica;
b) il confronto pubblico attraverso tutte le forme opportune (mostre, dibattiti, etc.);
c) l'azione di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti di organismi privati e pubblici; in particolare nei riguardi di questi ultimi, per la formulazione di idonee normative e direttive tecniche;
d) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento;
e) la ricerca, la promozione e la divulgazione degli studi e delle ricerche sulla geologia ambientale, anche mediante convegni, congressi ed escursioni, nei quali vengano prospettati, esaminati e discussi problemi scientifici e tecnici;
f) la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione di informazioni, notizie e studi concernenti la geologia ambientale;
g) i collegamenti con altre associazioni e istituzioni nazionali e internazionali, aventi obiettivi comuni;
h) la costituzione di sezioni regionali.

Soci
Art.3 - L'associazione è costituita da un numero illimitato di soci; essi hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire delle strutture e delle attrezzature che il sodalizio pone a loro disposizione, di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall'associazione. Le condizioni per l'ammissione, gli obblighi e gli oneri cui sono tenuti, sono stabiliti dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento e dalle disposizioni predisposte dal Consiglio Direttivo. I soci debbono pagare anticipatamente le quote di partecipazione ed i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.4 - I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) - ordinari: sono le persone che con la loro attività professionale - prevalente o non rispetto ad altre loro attività - o la loro attività istituzionale, abbiano dimostrato specifica competenza nel campo della geologia ambientale.
b) - aderenti: sono le persone che hanno interesse per la geologia ambientale.

Art.5 - Per essere ammesso all'associazione l'interessato deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo; con la firma della domanda egli deve dichiarare di accettare lo Statuto sociale, gli eventuali Regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo decide con deliberazione motivata.

Perdita della qualità di socio
Art.6 - La qualità di socio si perde per recesso, radiazione o decadenza.

Art.7 - Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; egli è tenuto al pagamento delle quote sociali e delle altre contribuzioni previste sino alla data della delibera del Consiglio Direttivo che accoglie il recesso.

Art.8 - La qualifica di socio si perde nei seguenti casi: - per esclusione, quando il socio con la sua condotta ha pregiudicato il buon andamento dell'associazione; - per morosità nel pagamento delle quote sociali e delle altre contribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, trascorsi quindici giorni dal sollecito scritto. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata.

Assemblea dei soci
Art.9 - L'assemblea è l'organo sovrano del sodalizio ed ha poteri deliberativi su tutte le iniziative ritenute idonee per il perseguimento degli scopi sociali. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo con invito da pubblicarsi sul periodico edito dall'associazione ovvero da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax o posta elettronica, inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo del socio risultante dal relativo libro.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede purché in Italia - del giorno, dell'ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno; nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, che sarà diverso da quello previsto per la prima. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo su conforme richiesta inviatagli da almeno un terzo degli associati.
In mancanza delle formalità predette, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.
E' in facoltà di ogni socio avente diritto di voto di farsi rappresentare in assemblea da altro socio con pari diritto di voto, mediante delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di dieci altri soci. Hanno diritto di voto solo gli iscritti in regola con le quote di iscrizione a tutto l'anno precedente, purché non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte degli organi sociali. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero da altra persona nominata dall'assemblea, la quale nomina ove occorrano due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti.
Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è riportato nell'apposito libro.

Assemblea ordinaria
Art.10 - Essa è convocata almeno una volta l'anno entro e non oltre il mese di giugno. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
a) stabilire le direttive generali e decidere su ogni altro argomento riguardante l'organizzazione dell'ente;
b) approvare i bilanci annuali - preventivo e consuntivo - ed il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta ed il rendiconto consuntivo; d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
e) approvare l'eventuale Regolamento e le sue eventuali modifiche;
f) determinare le quote annue a carico degli iscritti, in funzione delle necessità organizzative.
Per l'elezione delle cariche sociali i soci voteranno secondo le modalità che seguono: - le elezioni si effettueranno a scrutinio segreto; - la presidenza del seggio curerà che a ciascun intervenuto siano consegnate schede in bianco predisposte, ove ciascun votante potrà scrivere un numero di nominativi - nome e cognome - alle voci "Consiglio Direttivo" e "Collegio dei revisori dei conti", corrispondente alle cariche vacanti; - risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti avrà la preferenza il socio con maggiore anzianità di iscrizione; - il socio che risultasse eventualmente eletto in più di una delle cariche di cui sopra, dovrà optare per quella che preferisce, non essendo ammesso il cumulo delle cariche; - è consentita l'affissione di liste di candidati all'interno del seggio; - il voto potrà essere espresso anche a mezzo del servizio postale, con le cautele che saranno indicate nell'avviso che a tale scopo sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni di qualcuno degli eletti, si procederà alla sua automatica sostituzione con il primo dei non eletti della fascia corrispondente.

Assemblea straordinaria
Art.11 - L'assemblea straordinaria ha competenza sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento del sodalizio. In prima convocazione delibera con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti o rappresentati; in seconda convocazione con la maggioranza di un terzo dei soci presenti o rappresentati.

Consiglio Direttivo
Art.12 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da sette a quindici consiglieri, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dall'assemblea al momento della nomina. Ove l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo con apposita delibera può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell'ambito della propria qualifica. I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Consiglio può istituire una o più giunte esecutive conferendole speciali incarichi e poteri nell'ambito della struttura organizzativa, determinati all'atto della sua costituzione.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, e così in via esemplificativa: - attua le deliberazioni dell'assemblea, compresi i programmi di attività annuali e pluriennali, relazionando annualmente all'assemblea stessa sui risultati conseguiti; - amministra il patrimonio nel rigoroso rispetto degli scopi statutari; - delibera su tutto quanto è connesso alla gestione del sodalizio e sulle domande di adesione; - predispone i bilanci preventivo e consuntivo e sottopone ogni anno all'assemblea una relazione sull'attività svolta; - ratifica o revoca i provvedimenti adottati, in caso di urgenza, dal Presidente al di fuori del concerto del Consiglio stesso; - esercita il potere disciplinare nei confronti dei soci: - delibera su ogni altra materia che interessi l'attività dell'associazione; - può predisporre un Regolamento per la disciplina più dettagliata dell'associazione.

Convocazione del Consiglio Direttivo
Art.13 - Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere.
L'avviso da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della riunione - ovvero nei casi di urgenza con telegramma spedito almeno due giorni prima - deve contenere il giorno, l'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da discutere.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervengano non meno di due terzi dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. In casi di parità prevale il voto del Presidente. In mancanza della convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. Il consigliere che sia assente per tre riunioni consecutive si ritiene ipso iure decaduto dalla carica. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, i Consiglieri in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione: tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria dei soci successiva alla cooptazione stessa.
Il consigliere neo-eletto durerà in carica sino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio Direttivo del quale fa parte.

Presidente
Art.14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; congiuntamente al Tesoriere firma i documenti finanziari. Svolge le funzioni di impulso, programmazione e coordinamento dell'associazione ed attua i deliberati del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Presidente onorario
Art.15 - L'assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente onorario scelto fra personalità che abbiano acquisito speciali meriti nel campo geologico e/o ambientale.

Vicepresidente
Art.16 - In caso di assenza, di impedimento o di delega, il Vicepresidente esercita tutte le funzioni svolte dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Segretario
Art.17 - Il Segretario: - è responsabile dell'organizzazione sociale; - si occupa del disbrigo della corrispondenza e tiene nota degli atti dell'associazione; - compila e tiene aggiornato il libro o schedario dei soci, con le indicazioni delle rispettive categorie con la registrazione dei versamenti delle quote sociali; - procede alla redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; - predispone le convocazioni delle riunioni e le bozze dei vari atti sociali; - fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di questi.

Tesoriere
Art.18 - Il Tesoriere: - provvede ai servizi amministrativi e contabili del sodalizio; - predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché, per la parte di sua competenza, la relazione annuale del Consiglio; tanto il bilancio preventivo che quello consuntivo devono essere presentati in copia al Collegio dei revisori almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea; - tiene in consegna la cassa sociale e tutti i beni mobili e immobili dell'associazione e provvede alla loro custodia, manutenzione ed inventario; - redige la contabilità separata per ogni iniziativa speciale che comporti gestione dei fondi; - provvede all'incasso delle quote sociali e di ogni entrata ordinaria e straordinaria del sodalizio; - effettua i pagamenti per le spese che risultino regolarmente autorizzate; - per le spese non previste in bilancio accerta preventivamente che sia intervenuta specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo; - interviene, quando gli sia rivolto invito, alle riunioni del Collegio dei revisori e fornisce allo stesso tutti i chiarimenti in ordine alla gestione dell'associazione; - compila e tiene aggiornati i libri giornale di cassa, degli inventari e gli altri libri e scritture contabili che fossero prescritti dal Consiglio Direttivo.

Gruppi di studio e di ricerca
Art.19 - Per il raggiungimento delle finalità statutarie il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di collaboratori, anche non soci, costituiti in gruppi di ricerca. Tali gruppi svilupperanno le ipotesi di studio e di lavoro commissionate dal Consiglio Direttivo, e saranno organizzati in settori coordinati da un comitato scientifico nominato dal Consiglio Direttivo.

Collegio dei revisori dei conti
Art.20 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea anche al di fuori dell'ambito dei soci; esso esercita il controllo sulla regolarità dell'amministrazione del sodalizio e dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In occasione dell'approvazione dei bilanci il Collegio predispone una apposita relazione che deve essere distribuita tempestivamente ai soci. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.spese

Rimborso spese
Art.21 - Le cariche sociali conferite ai partecipanti al sodalizio non sono retribuite, essendo previsto il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite: ad essi compete solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività del sodalizio.

Esercizio sociale
Art.22 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi, il Consiglio Direttivo predispone i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi entro il mese di giugno dell'anno successivo. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere affissi nei locali dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; di essi possono essere rilasciati copie ai soci che ne facciano richiesta.

Patrimonio e finanziamento dell'associazione
Art.23 - Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono sostenute con le seguenti entrate: - quote ordinarie degli associati; - eventuali lasciti e donazioni; - erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali, e da altri enti pubblici e/o privati; - proventi per prestazioni di servizi vari. Le entrate costituiscono il patrimonio dell'associazione, dedotte le spese di gestione del sodalizio. E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Scioglimento
Art.24 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale può nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento del sodalizio per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Disposizioni generali
Art.25 - Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice Civile. Roma, 14 maggio 1999.N.B. Nuovo Statuto, approvato dalla Assemblea dei soci a Roma il 14 maggio 1999 e registrato il 24 maggio 1999, per aderire al D.Lgs. n. 460/1997. Sostituisce il precedente, approvato dalla Assemblea dei soci il 19 maggio 1992.